Image

 

A seguito dell’incontro tenutosi lo scorso 12 novembre tra le Parti sociali per la determinazione dei criteri di utilizzo delle risorse ad ora non impiegate, conseguenti l’applicazione dell’accordo del 5 agosto scorso, è stata raggiunta con le Organizzazioni Sindacali l’intesa che prevede l’ampliamento del contributo di solidarietà.

 

1 – Il nuovo accordo stabilisce:

– l’estensione al 30 giugno 2021 del periodo per il calcolo delle 18 settimane, anche non continuative, di sospensione dell’attività lavorativa (fatta esclusione di tutti quei lavoratori che hanno partecipato alla precedente prestazione di cui all’Accordo del 5 agosto 2021).

– l’ampliamento del contributo di solidarietà alle seguenti categorie:
a. lavoratori sospesi a zero ore con intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga o del Fondo Integrazione Salariale per almeno 13 settimane, anche non continuative, nel periodo 1/04/2020 – 30/06/2021;
b. lavoratori che, nel periodo 1/04/2020 – 30/06/2021, hanno subito una riduzione complessiva dell’orario contrattuale di lavoro pari ad almeno il 50%, delle ore teoricamente lavorabili con intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga o del Fondo Integrazione Salariale.

Le risorse ad ora non impiegate saranno utilizzate prioritariamente per il soddisfacimento delle domande di accesso alla prestazione relative a lavoratori in sospensione e successivamente ai lavoratori in riduzione.

 

2 – Domanda:

Le aziende potranno inviare la  domanda ad EBIT NAZIONALE tramite la pagina ONLINE disponibile sul sito di E.B.I.T Nazionale.

La compilazione della domanda è a cura dell’ufficio incaricato dalla Direzione dell’Azienda singola o multilocalizzata, e deve essere inviata entro e non oltre il 28 febbraio 2022.

La domanda deve essere unica per ogni Azienda richiedente sia singola che capogruppo, riguarderà tutte le sedi operative ad essa collegata e tutti i lavoratori del gruppo che abbiano fruito di ammortizzatori sociali (Fondo di integrazione salariale, Cassa guadagni in deroga) con causale Covid 19 con sospensione dell’attività lavorativa a zero ore ovvero riduzione come indicato nel punto 1 CHE NON SONO RIENTRATI NELL’AMBITO DI APPLICAZONE DELL’ACCORDO DEL 5 AGOSTO 2021.

I lavoratori coinvolti dovranno essere in forza al momento dell’erogazione del contributo.

Non saranno accolte domande inviate oltre la data di scadenza e inviate tramite altri canali.

 

 

Per inviare la domanda visita  sito di E.B.I.T. Nazionale – clicca qui

 

Categorie

Gennaio 2022
L M M G V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31