E’ istituito, per tutti i dipendenti del settore, un Fondo per l’assistenza sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale, denominato FONTUR, in direzione di un razionale utilizzo delle risorse dedicate dalle imprese e dai lavoratori a tale scopo.

FONTUR

In considerazione di quanto sopra le Parti, tenuto conto della particolare complessità della materia, convengono di dare mandato ad una apposita Commissione, composta dai rappresentanti delle organizzazioni stipulanti il presente CCNL, al fine di perdisporre entro il 31 gennaio 2004 un progetto di Statuto e Regolamento per la costituzione di un apposito Fondo per l’Assistenza Sanitaria Integrativa a favore dei dipendenti dell’Industria Turistica e delle Catene Alberghiere.

In data successiva al 31 gennaio 2004 le Parti si incontreranno per dare formale avvio al Fondo che dovrà prevedere i seguenti tempi di attivazione:

a decorrere dal 1° luglio 2004 verranno iscritti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno. All’atto dell’iscrizione sarà dovuta al Fondo una quota Una Tantum per ciascun iscritto di 15€ a carico dell’azienda;
a decorrere dal 1° luglio 2005 verranno iscritti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale. All’atto dell’iscrizione sarà dovuta al Fondo una quota Una Tantum per ciascun iscritto di 8€ a carico dell’azianda.

Per il finanziamento del Fondo è dovuto, per ciascun iscritto, un contributo così determinato:
dal 1° gennaio 2005 per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno 7€ mensili a carico dell’azienda;
dal 1° gennaio 2006 per i lavoraori assunti con contratto a tempo indeterminatoa tempo parziale 5€ mensili a carico dell’azienda.
a decorrere dal 1° luglio 2008, il contributo dovuto al fondo di assistenza sanitaria integrativa per tutti i lavoratori è pari a euro 10,00 mensili.

I contributi saranno versati al Fondo con le periodicità e le modalità stabilite nel Regolamento.

E’ consentita l’iscrizione al Fondo di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi, a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta all’azienda per iscritto all’atto dell’assunzione, dichiarando di assumere a proprio carico l’intero onere relativo ai periodi dell’anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta dei relativi importi dalle competenze di fine rapporto.

L’ammontare dei contributi e della quota di iscrizione è determinato ai sensi di quanto pervisto ai punti percedenti per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno o a tempo parziale.

Le Parti auspicano la possibilità di individuare forme di collaborazione e sinergia tra i diversi Fondi per l’Assistenza Sanitaria Integrativa presenti nel Settore Turismo, al fine di consentire che i dipendenti, nell’ambito della loro eventuale mobilità tra ziende, non abbiano alcun periodo nel quale, in costanza di rapporto di lavoro, siano privati della possibilità di usufruire dell’Assistenza Sanitaria Integrativa.

Le Parti stipulanti concordano che gli obblighi previsti dal presente contratto, relativamente al Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende dell’industria Turistica, sono da riferirsi a FONTUR.

Le Parti, ritenendo strategico ampliare la gamma degli istituti di welfare contrattuale, hanno concordato l’istituzione, a totale carico dei datori di lavoro, del fondo nazionale di cui al presente articolo con l’obiettivo di garantire a tutti i lavoratori dipendenti prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario nazionale.
Sulla base del presente articolo i datori di lavoro sono tenuti al versamento delle quote e dei contributi ivi previsti.

Le Parti si danno, pertanto, atto che nella determinazione della parte normativa/economica del CCNL Industria Turistica si è tenuto conto dell’incidenza delle quote e dei contributi previsti dal presente articolo per il finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa.

L’aumento complessivo, derivante dall’applicazione dell’accordo 23 luglio 1993, risulta pertanto comprensivo di tali quote e contributi, che sono parte integrante del trattamento economico.
Conseguentemente, i lavoratori individuati dal presente articolo hanno diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie. Il diritto del lavoratore all’assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile.

L’azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.

(Capo VIII – Assistenza Sanitaria Integrativa e Previdenza Complementare – Art. 117 Assistenza Sanitaria Integrativa)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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