10 novembre 2006
Conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del CCNL per i Dipendenti da aziende dell’Industria Turistica 2 febbraio 2004 e dall’art. 6 del CCNL AICA 16 ottobre 2003, è costituito da Assolombarda e dalle organizzazioni territoriali di FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL, l’Ente Bilaterale Territoriale dell’Industria Turistica di Milano, di seguito denominato “EBIT Milano”.
EBIT Milano ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.
La durata di EBIT Milano é a tempo indeterminato.
EBIT Milano ha sede in Milano e ha facoltà di istituire sedi operative periferiche.
Articolo 5
Soci
Sono soci di EBIT Milano: Assolombarda e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di cui all’articolo 1 del presente Statuto.
Le imprese associate ad Assolombarda hanno la facoltà di far partecipare ad EBIT Milano, alle medesime condizioni, anche proprie unità produttive eventualmente ubicate nel territorio regionale lombardo, fermo restando il versamento contributivo all’Ente da parte di queste ultime.
Le decisioni adottabili a livello di Parti stipulanti (come nel caso di trasformazione o scioglimento dell’Ente) verranno definite dalle stesse tramite accordi.
Nell’ipotesi di modifiche statutarie e controversie sull’interpretazione dello Statuto le Parti, preventivamente alla definizione dell’accordo di cui al comma precedente,richiederanno il parere preventivo del Comitato di Vigilanza Nazionale come previsto dall’art. 19 dello Statuto EBIT Nazionale.
In nessun caso è consentito il trasferimento della quota o contributo associativo. La quota associativa non è in ogni caso rivalutabile e non dà nessun diritto in termini di partecipazione al patrimonio dell’Ente, né durante la vita dell’Ente stesso, né in caso di suo scioglimento.
Ricorrendone le condizioni, EBIT Milano può essere trasformato, con delibera assembleare ed adottando le conseguenti modifiche statutarie, in organismo di competenza pluriprovinciale o regionale.
EBIT Milano costituisce lo strumento per svolgere e realizzare le attività individuate dalla contrattazione collettiva, nazionale e locale, dalle Parti stipulanti, come precisate all’art. 1, ovvero delegate dalla legge alle Parti medesime o all’Ente Bilaterale, nonché individuate dall’Assemblea.
A tal fine, EBIT Milano attua ogni utile iniziativa e, fra le altre:
b) provvede al monitoraggio ed alla rilevazione dei fabbisogni professionali e formativi del settore, elabora e può realizzare proposte in materia di formazione, di orientamento e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative regionali, nazionali e comunitarie ed all’uopo collaborando con i soggetti competenti, finalizzate a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) predispone e/o coordina schemi formativi per specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo della formazione;
d) elabora ed invia, a fini statistici, all’E.B.I.T. Nazionale i dati sulla realizzazione degli accordi in materia di formazione, inserimento, apprendistato, etc.
e) cura la raccolta e l’invio degli accordi territoriali ed aziendali allo E.B.I.T. Nazionale;
f) organizza ed attua convenzioni economiche a favore dei propri iscritti;
L’utilizzazione dei servizi e delle prestazioni prodotte dall’ Ente Bilaterale da parte delle imprese e dei lavoratori è riservata, salvo quanto previsto dall’art. 5 comma 2, alle imprese ubicate nel territorio di competenza delle Parti stipulanti e comunque condizionato all’integrale applicazione del ccnl di settore ed all’effettivo e completo adempimento degli obblighi contributivi nei confronti dell’Ente (comprovato nell’arco temporale decorrente dall’iscrizione all’Ente stesso).
Per la miglior realizzazione dei propri scopi istituzionali EBIT Milano potrà avviare, partecipare e/o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto o indiretto ne permetta e/o ne faciliti il raggiungimento, anche costituendo e/o partecipando a soggetti terzi (enti, istituti, società, associazioni, etc.) su apposita delibera dell’Assemblea.
L’istituzione di eventuali organismi interni e/o funzioni stabili preposti al perseguimento di scopi sociali è deliberata dall’Assemblea che ne regola, ove opportuno, il funzionamento con appositi regolamenti o istruzioni.
EBIT Milano è finanziato nelle misure stabilite dal ccnl per i dipendenti da aziende dell’Industria Turistica del 2 febbraio 2004 e dal CCNL AICA del 16 ottobre 2003.
Le modalità per il governo ed il controllo dei finanziamenti, volte a garantire certezza, parità, trasparenza ed assenza di discriminazioni, sono adottate dalla Assemblea su proposta del Comitato direttivo.
L’Assemblea è composta da dodici componenti nominati dalle rispettive Parti stipulanti e così ripartiti:
I componenti dell’Assemblea durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
E’ peraltro sempre consentito alle Parti stipulanti di provvedere alla sostituzione dei propri componenti anche prima della scadenza del quadriennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta indirizzata alla Presidenza.
Il nuovo componente avrà, per la durata della carica, la stessa scadenza di quello sostituito.
Articolo 12
Riunioni dell’Assemblea
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio consuntivo, del preventivo ed eventualmente delle linee guida dei piani di attività.
L’Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta sia richiesto da almeno sei componenti effettivi dell’Assemblea o ritenuto opportuno dal Presidente o dal Collegio dei sindaci.
La convocazione dell’Assemblea è effettuata dal Presidente mediante avviso scritto da inviare, anche per via telematica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto ad almeno cinque giorni prima della riunione.
L’ avviso deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l’Ordine del giorno degli argomenti da trattare.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. Nel caso di assenza di ambedue, dal componente dell’Assemblea più anziano in età.
E’ nominato, all’interno o all’esterno dell’Assemblea, un Segretario con la funzione di redigere il verbale delle riunioni assembleari.
Per la validità dell’Assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti (cioè di almeno sette componenti).
Trascorsa un’ora da quella fissata dall’avviso di convocazione la Assemblea si intende costituita in seconda convocazione ed è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, fatto salvo quanto previsto nel penultimo capoverso.
Ciascun componente ha diritto ad un voto.
A ciascun componente dell’Assemblea può essere conferita non più di una delega formalmente espressa per iscritto.
L’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno dell’insieme dei voti esprimibili (cioè sette).
Delle riunioni di Assemblea viene redatto , a cura del Segretario, il verbale che è firmato dal Presidente e approvato nella riunione successiva a quella cui lo stesso si riferisce.
Articolo 13
Il Presidente
Il Presidente di EBIT Milano è eletto dall’Assemblea, alternativamente, una volta fra i componenti effettivi rappresentanti i datori di lavoro e la volta successiva fra i componenti effettivi rappresentanti i lavoratori. Il Presidente dura in carica un quadriennio. Qualora, nel corso del quadriennio, il Presidente venga a mancare, il nuovo Presidente, eletto dall’Assemblea nell’ambito della medesima parte di quello precedente, dura in carica fino alla scadenza del medesimo quadriennio.
Spetta al Presidente di:
Il Presidente, salvo quanto previsto all’art. 22, ha la firma sociale libera e può delegarla al Vice Presidente.
Il Vice Presidente di EBIT Milano viene eletto dall’Assemblea in coordinamento con quanto previsto al precedente art. 13 in modo che, nel periodo in cui il Presidente eletto è scelto fra i rappresentanti dei datori di lavoro, il Vice Presidente sia scelto fra i rappresentanti dei lavoratori e viceversa.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza.
Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.
Il Comitato direttivo si compone di sei (6) componenti, scelti i dall’Assemblea nel proprio ambito e così ripartiti:
a) Il Presidente dell’Assemblea;
b) Il Vice Presidente dell’Assemblea;
c) due componenti nominati dai datori di lavoro;
d) due componenti nominati dai lavoratori.
I componenti del Comitato Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei sindaci è composto di tre componenti effettivi così designati: un rappresentante dalle Associazioni datoriali , uno dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, il terzo, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo fra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
Le predette Organizzazioni designano inoltre due sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i sindaci effettivi eventualmente assenti per cause di forza maggiore.
I sindaci, sia effettivi sia supplenti, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
I sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404, 2407, 2409 bis del Codice civile in quanto applicabili. Essi devono riferire immediatamente all’Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro funzioni.
Il Collegio dei sindaci esamina i bilanci consuntivi di EBIT Milano per controllare la corrispondenza delle varie voci alle relative scritture contabili.
Esso si riunisce ordinariamente una volta ogni 90 (novanta) giorni ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei sindaci ne faccia richiesta.
I sindaci sono invitati a partecipare alle riunioni dell’Assemblea, senza voto deliberativo.
Le cariche ricoperte nell’ambito di EBIT Milano sono gratuite, ad eccezione di quelle del Collegio dei Sindaci, fino a diversa delibera dell’Assemblea.
Sono rimborsate, con le modalità indicate dal Comitato direttivo, eventuali spese vive sostenute per ragioni d’ufficio e su richiesta di EBIT Milano.
Coloro che ricoprono una carica associativa devono, nel caso intendano rinunciare a quest’ultima, darne comunicazione scrittaal Presidente di Ebit Milano. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dei componenti del relativo organo di appartenenza o, in caso contrario, dal momento in cui lo stesso è ricostituito. Se viene meno la maggioranza dei componenti, l’organo si intende decaduto e si procede alla sua ricostituzione secondo le disposizioni previste dalle singole norme.
La rinuncia alla carica da parte del Presidente di EBIT Milano ha effetto immediato se vi è un Vicepresidente. In mancanza ha effetto dal momento dell’entrata in carica del nuovo Presidente.
Ove un componente della Assemblea o del Comitato Direttivo cessi, per qualunque motivo, il rapporto con la rispettiva organizzazione decade automaticamente dalla carica e deve essere sostituito.
Allo scopo di evitare interruzioni delle attività degli organi le cariche di EBIT Milano si intendono, alla scadenza, prorogate fino al rispettivo rinnovo.
Decadono altresì dalle cariche associative coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti alle riunioni per quattro volte consecutive.
La soluzione di eventuali controversie inerenti l’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto è di competenza delle Parti stipulanti secondo le modalità indicate dall’art. 5, terzo e quarto capoverso.
qualora, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia generale, per tutti gli appartenenti alla categoria, delle disposizioni contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro in ordine alla trattenuta ed al versamento dei contributi;
Le disponibilità di EBIT Milano sono costituite dall’ammontare del finanziamento di cui al precedente articolo 8, dagli interessi attivi maturati sull’ammontare del finanziamento stesso edagli eventuali interessi di mora per ritardati versamenti a carico degli obbligati.
Costituiscono, inoltre, disponibilità di EBIT Milano tutte le somme ed i beni mobili ed immobili che per qualsiasi titolo ed anche per lasciti e donazioni (previo ottenimento, occorrendo, delle relative necessarie autorizzazioni di legge), entrino a far parte del suo patrimonio nonché eventuali contributi/erogazioni provenienti dallo Stato e/o da altri soggetti e strutture pubbliche e private, nazionali, internazionali o territoriali.
In adesione allo spirito ed alle finalità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende dell’Industria Turistica e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro AICA, il patrimonio di EBIT Milano è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 6 o accantonato – se ritenuto necessario o opportuno – per il conseguimento delle medesime finalità in epoca differita nel tempo.
Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell’Ente, è quello del “fondo comune” regolato per solidale ed irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.
I singoli soci non hanno diritti ad alcun titolo sul patrimonio di EBIT Milano sia durante la vita dell’Ente stesso sia in caso di scioglimento dello stesso o di recesso del singolo socio per qualsiasi causa.
E’ fatto espresso divieto durante la vita dell’Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, di EBIT Milano il suo patrimonio sarà devoluto, secondo le determinazioni dell’Assemblea, ad altro soggetto associativo avente finalità analoghe ovvero fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo sempre eventuale diversa destinazione imposta dalla legge.
Per le spese di impianto e di gestione EBIT Milano si avvale delle disponibilità di cui all’art. 21.
Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, deve essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vice Presidente.
Gli esercizi hanno inizio il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato direttivo provvede, ai sensi dell’art. 16, alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione di EBIT Milano e del bilancio preventivo.
Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dall’Assemblea entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio e cioè entro il 31 maggio dell’anno successivo.
Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e conto economico accompagnati dalla relazione del Comitato direttivo e dei sindaci, nonché il bilancio preventivo, devono essere trasmessi, entro dieci giorni dalla loro approvazione, alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’art. 1 del presente Statuto.
I bilanci preventivi e consuntivi devono altresì essere inviati al Comitato di Vigilanza Nazionale.
La messa in liquidazione di EBIT Milano avverrà nei seguenti casi:
Nell’ipotesi di messa in liquidazione, le Parti stipulanti di cui sopra, provvedono entro un mese dal giorno della messa in liquidazione alla nomina di due liquidatori, di cui uno nominato dai datori di lavoro e uno nominato dai lavoratori. In difetto, il Presidente del Tribunale provvederà ad istanza della parte diligente.
Le stesse Parti stipulanti determinano, all’atto della messa in liquidazione di EBIT Milano, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l’operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe a quelle perseguite dall’ente, secondo le
determinazioni dell’Assemblea o per fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Qualunque modifica al presente Statuto deve essere decisa dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’art. 1 tramite accordi sindacali, sentito il parere preventivo del Comitato di Vigilanza Nazionale ex art. 19 dello Statuto EBIT Nazionale.
Ogni eventuale procedimento giudiziario comunque relativo al presente Statuto sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.
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